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  • 4 Gennaio 2021

Guida fatturazione elettronica NUOVE specifiche xml 1.6.1

Gent. cliente Buffetti,

alleghiamo le note operative degli ultimi aggiornamenti di FATTURAZIONE E PARCELLAZIONE che contengono la guida alla Fatturazione elettronica NUOVE specifiche  XML 1.6.1 per il modulo EBRIDGE FATTURAZIONE e PARCELLAZIONE.

Visto il numero di richieste in assistenza, per il modulo FATTURAZIONE, di seguito un estratto riguardante l’emissione delle FATTURE DIFFERITE CON EBRIDGE FATTURAZIONE a seguito dell’introduzione delle nuove specifiche.

Per emettere le fatture differite con le nuove specifiche XML 1.6.1 è necessario utilizzare le CAUSALI DI VENDITA 300 oppure 301.

Per impostare queste causali è necessario accedere ai PARAMETRI AZIENDA nella sezione CAUSALI NUM. E FORMATI, e associare la causale 300 o 301 al tipo documento FATTURA DIFFERITA.

300= TD24 = fattura differita “classica” che riepiloga tutti i movimenti del mese documentati dall’emissione di un ddt o da altro documento idoneo es. rapportini di lavoro per i servizi;

301= TD25 = fattura differita per “triangolazioni interne” ossia quando la ditta “A Srl”, secondo cedente, vende alla ditta “B srl” un prodotto acquistato da “C Srl”, primo cedente, e la ditta “C srl” si occupa della consegna direttamente alla ditta “B Srl” per conto della ditta “A Srl”.
Come precisato anche nella C.M. n. 288/E/1998 la fatturazione tra il primo cedente “C srl” e il suo cessionario (o secondo cedente) “A srl” seguirà le regole ordinarie: in caso di fatturazione immediata la stessa dovrà essere emessa con data documento coincidente con il giorno di effettuazione dell’operazione, ovvero nel giorno della consegna o spedizione dei beni, mentre nel caso in cui l’operatore “C srl” utilizzi la fatturazione differita, la fattura dovrà essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo alla data di consegna che risulta dal documento di trasporto.
Nei rapporti invece tra il secondo cedente “A srl” ed il terzo, cessionario destinatario dei beni “B srl”, è consentita l’emissione della fattura entro la fine del mese successivo alla data di consegna o spedizione dei beni stessi.
Le condizioni che devono essere rispettate per potersi avvalere di tale differimento sono:

  • la cessione deve risultare da atto Scritto che può assumere anche la forma di ordine commerciale: dovrà risultare che il passaggio della merce deve avvenire dal primo cedente “C srl” al secondo cessionario “B srl” senza che la medesima sia transitata presso il secondo cedente “A srl”;
  • dal documento di trasporto, dal documento di consegna o da altro idoneo documento deve risultare che la consegna da “C srl” al secondo cessionario “B srl” viene eseguita su disposizione del secondo cedente “A srl”. Sul documento quindi devono risultare i nominativi dei tre operatori che intervengono nella triangolazione;
  • il comportamento di fatto dei contribuenti interessati deve essere conforme alla fattispecie legislativa sopraindicata.

Certi di aver fatto cosa gradita, porgiamo

cordiali saluti e buon annno

cd

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